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Il Dr.
Stefano Rossini è iscritto al n. 261 dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Udine
Oggetto della professione
Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle
materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di
ragioneria; in particolare, formano oggetto della professione le
seguenti attività:
-
l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di
singoli beni;
- le perizie e le consulenze tecniche;
- le
ispezioni e le revisioni amministrative;
- la verifica ed ogni
altra indagine in merito alla
attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro
documento contabile delle imprese;
- i regolamenti e le
liquidazioni di avarie;
- le funzioni di sindaco e di revisore
nelle società commerciali.
L'autorità
giudiziaria e le pubbliche Amministrazioni debbono affidare normalmente
gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte
nell'ordine dei dottori commercialisti, salvo che si tratti di incarichi
che per legge rientrino nella competenza dei ragionieri liberi
esercenti, degli avvocati e dei procuratori o che l'Amministrazione
pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti.
Se l'incarico
viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel
provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di
scelta.
L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica
l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori
commercialisti, né quanto può formare oggetto dell'attività
professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e
regolamenti.
Titolo ed esercizio professionale
Il
titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che
superano l'esame di Stato (3 prove scritte e 1 prova orale) necessario
per l'esercizio della professione.
Prima di poter sostenere l'esame
di Stato è condizione necessaria ottenere una laurea magistrale in
Economia (classi 84/S o 64/S) ed aver intrapreso un periodo di
praticantato di almeno 3 anni presso un professionista già abilitato; il
praticantato non può iniziare prima di aver ottenuto almeno una laurea
triennale in Economia (classi 17 o 28). Il dottore commercialista non
può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo.
Il
tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore
dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla
direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984.
L'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista,
integrato con le materie di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva,
è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.
Le
modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi
terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti.

Incompatibilità
L'esercizio della
professione di dottore commercialista è incompatibile con:
-
l'esercizio della professione di notaio;
- l'esercizio del
commercio in nome proprio o in nome altrui;
- la qualità di:
-
ministro di qualunque culto;
- giornalista professionista;
- mediatore;
-
agente di cambio;
- ricevitore del lotto;
- appaltatore
di servizio pubblico;
- esattore di pubblici tributi;
-
incaricato di gestioni esattoriali.
L'iscrizione nell'albo
non è
consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche
amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili,
sia vietato l'esercizio della libera professione.
Esercizio
professionale
Il dottore commercialista iscritto
in un albo può esercitare la professione in tutto il territorio dello
Stato.
L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di dottore
commercialista spetta al Ministro per la grazia e giustizia che
l'esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei
procuratori generali di Corte di appello.
Obbligo del segreto professionale
I dottori commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale; nei
loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di
procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto
concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di
contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o
revisore di società od enti, nonché per quanto previsto dalle norme
vigenti in materia di antiriciclaggio.
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